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Il diritto per il lavoro

Il Blog di Pierluigi Rausei

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Postilla » Lavoro » Il Blog di Pierluigi Rausei » Responsabilità e sanzioni » Collaborazioni personali etero-organizzate

7 gennaio 2016

Collaborazioni personali etero-organizzate

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Per effetto dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, di natura autonoma, quindi né subordinata, né “parasubordinata”, ricadono nello spettro dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. (espressamente richiamato dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, ma introdotto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, anche sulla scorta di quanto contenuto nell’art. 2 della legge 14 luglio 1959, n. 741), qualora le prestazioni rese siano gestite autonomamente dal collaboratore, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione imprenditoriale del committente, senza alcuna rilevanza e del tutto indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione del lavoro, senza alcuna forma di etero-organizzazione che incida sul tempo e sul luogo di lavoro (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Unico limite al libero esercizio (da parte di collaboratore e committente) della autonomia contrattuale – nel combinato disposto fra gli artt. 1322 e 2222 cod. civ. e 409, n. 3, cod. proc. civ. – sta nella previsione legislativa, sempre contenuta nell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, di estendere l’area della subordinazione, applicando, dal 1° gennaio 2016, le norme sul lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che presentino contestualmente tre caratteristiche identificative delle prestazioni di lavoro dedotte nel contratto:

– sono esclusivamente personali;
– si caratterizzano per essere continuative;
– le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

La definizione non identifica, evidentemente, un tipo contrattuale a sé stante, ma caratterizza i profili di non legittimità, nel nuovo quadro regolatorio, della collaborazione personale e continuativa come contratto non subordinato. Si reputa necessario, ai fini dell’applicazione delle norme sul lavoro subordinato, che sussistano congiuntamente tutti e tre gli elementi caratterizzanti ora evidenziati, non essendo, quindi, sufficiente alla automatica estensione della subordinazione una collaborazione continuativa ed etero-organizzata che non sia anche esclusivamente personale (perché ad esempio, il collaboratore si avvale della possibilità di farsi sostituire).

Non sembra potersi ritenere etero-organizzata la collaborazione nell’ambito della quale le parti concordino preliminarmente, reciprocamente, nella fase di redazione del contratto, le località e le fasce temporali (anche orarie) di svolgimento delle attività dedotte in collaborazione.

Peraltro, non qualsiasi etero-organizzazione potrà dirsi rilevante ai fini qualificatori della fattispecie, giacché inciderà soltanto quella organizzazione del committente che investa direttamente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa anche con riferimento al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e ai tempi di lavoro (e di riposo) del collaboratore.

D’altra parte, con l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, dunque, si ha una estensione automatica, dal 1° gennaio 2016, della disciplina del lavoro subordinato (s’intende a tutele crescenti), ai rapporti di collaborazione che presentano contestualmente le tre caratteristiche espressamente individuate dalla norma.

La nozione caratterizza puntualmente, infatti, su un piano sanzionatorio, i profili di non legittimità, nel nuovo quadro regolatorio, della collaborazione personale e continuativa, riconducendola, sul piano della disciplina normativa, al contratto di lavoro subordinato.

L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, rende essenziale, quindi, dal 1° gennaio 2016, l’assenza di almeno una delle tre caratteristiche individuate dalla collaborazione, affinché la stessa non venga considerata lavoro subordinato. Tali caratteristiche essenziali consistono, come detto, nella natura esclusivamente personale, dal carattere continuativo e le cui modalità di ese-cuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Quindi una sanzione tout court – assimilabile su un piano giuridico puro, in merito agli effetti, anche processuali – alla presunzione relativa o semplice (juris tantum) rispetto alla quale come in tutte le ipotesi sanzionatorie (e nel rispetto dei dogmi costituzionali) spetta al giudice valutare la piena sussistenza dei caratteri della subordinazione, ammettendo il committente alla prova di una differente sostanza fattuale e giuridica del rapporto di lavoro instaurato rispetto a quanto presunto dalla norma.

Letture: 6836 | Commenti: 5 |
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5 Commenti a “Collaborazioni personali etero-organizzate”

  1. Dott. Paolo Franco scrive:
    Scritto il 10-1-2016 alle ore 15:45

    BUONGIORNO
    QUESTA NUOVA DISCIPLINA VALE ANCHE PER I SOCI LAVORATORI DI SRL COMMERCIALE .
    CORDIALI SALUTI.
    DOTT.PAOLO FRANCO

  2. cordelia scrive:
    Scritto il 13-1-2016 alle ore 16:41

    Buonasera,
    vorrei avere un parere autorevole sulla mia posizione lavorativa:
    sono un avvocato iscritto e abilitato all’esercizio della professione forense.
    Da circa 4 anni presto attività di consulenza legale presso un società che non è quella alla quale fatturo.
    La fattura è emessa nei confronti di un’altra società per la quale in teoria dovrei avere un contratto o una lettera di incarico.
    Quest’ultima società ha un contratto con la società dove presto consulenza dalle 8,30 alle 17,45 su Roma.
    Ho un badge, compaio su un file per le ferie.
    Ovvio che non mi versano contributi, sono tenuta ad eseguire la prestazione in ufficio, trattandosi di consulenza, avendo un portatile fornito dalla azienda sono costretta alla “dipendenza”.
    Mi chiedo se è possibile tutto questo nonostante debba anche rispettare di requisiti per la permanenza nell’Albo Avvocati.
    Grazie,

  3. Pierluigi Rausei scrive:
    Scritto il 16-1-2016 alle ore 12:00

    Per dott. Paolo Franco SI ma soltanto se il rapporto viene configurato ultroneo rispetto a quello societario nella forma di una collaborazione personale continuativa.

    Per Cordelia
    si rechi all’Ispettorato (Direzione) territoriale del lavoro competente (in base alla città dove lavora) perché sussistono elementi per la ricostruzione di un rapporto di lavoro subordinato fittiziamente celato dietro un rapporto professionale (a prescindere dall’art. 2, co. 1, dlgs n. 81/2015 che non trova applicazione al caso di specie).

  4. Avv. Luigi De Valeri scrive:
    Scritto il 19-2-2016 alle ore 18:29

    Egregio Rausei spiace leggere cerri interventi che non mettono in buona luce la nostra categoria e non credo che il suo giusto consiglio verrà messo in pratica da chi le ha scritto tra l’altro configurandosi anche aspetti rilevanti a livello deontologico per la condotta di un avvocato.
    Cordialità.

  5. Paolo Santi scrive:
    Scritto il 3-3-2016 alle ore 16:30

    Buonasera, la mia azienda di Roma si occupa di Formazione Informatica e abbiamo alcuni dei nostri docenti che lavorano in esclusiva per noi a Partita Iva.

    I docenti sono super specializzati ed ad alto reddito per cui in base alla Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro che a seguito della legge Fornero dettagliava le regole per le ispezioni per le Partite IVA (http://www.lavoro.gov.it/Notizie/2012/Pages/20121228_Circolare_32.aspx) ritenevamo di essere perfettamente in regola nel nostro rapporto con loro (a pagina 5 “Deroghe….” ci sono tutte le casistiche che escludono la presunzione).

    Ora che è stata emanata la nuova circolare 3/2016 (http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2016/Circolare%20n%20%203-2016.pdf) di cui parla il suo articolo, si deve intendere che la precedente circolare del 2012 è automaticamente decaduta oppure è invece ancora valida per cui le deroge ivi riportate sono ancora in vigore?

    La ringrazio in anticipo per il suo parere.

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