7 ottobre 2015
Aumentano le sanzioni a tutela degli assegni familiari
L’art. 22, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2015 modifica le sanzioni previste dall’art. 82, comma 2, del D.P.R. n. 797/1955 per il datore di lavoro che non corrisponde gli assegni familiari, prevedendo una sanzione amministrativa fortemente incrementata dal 24 settembre 2015 (rispetto alla previgente: da 515 a 5.160 euro), a struttura progressiva per fasce (sul modello del Libro unico del lavoro sono considerati sia il numero dei lavoratori interessati sia il numero dei mesi per i quali la norma è stata violata), per punire il datore di lavoro che non provvede, quando tenutovi, alla corresponsione degli assegni familiari ai propri dipendenti:
- da 500 a 5.000 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero a un periodo fino a 6 mensilità;
- da 1.500 a 9.000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
- da 3.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi.
Il comma 7 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, infine, interviene in merito all’obbligo di predisposizione e consegna al lavoratore del prospetto di paga con la integrale riscrittura dell’art. 5, comma 1, della legge n. 4/1953, rimodulando le sanzioni a carico del datore di lavoro che violi l’obbligo per mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, ovvero per omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sullo stesso, prevedendo una sanzione pecuniaria amministrativa fortemente incrementata dal 24 settembre 2015 (rispetto alla previgente: da 125 a 770 euro), a struttura progressiva per fasce di gravità (anche qui come per Libro unico del lavoro e assegni familiari sono considerati sia il numero dei lavoratori interessati, sia il numero dei mesi per i quali la norma è stata violata), che trova applicazione se il fatto non costituisce reato:
- da 150 a 900 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero a un periodo fino a 6 mensilità;
- da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
- da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.
La norma stabilisce, peraltro, che le sanzioni della legge n. 4/1953, rimodulate dal D.Lgs. n. 151/2015, non trovano applicazione nei confronti del datore di lavoro che assolve gli obblighi in materia di prospetto di paga, mediante la consegna al lavoratore di copia delle registrazioni effettuate nel Libro unico del lavoro: in tale ipotesi il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.