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Il diritto per il lavoro

Il Blog di Pierluigi Rausei

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Postilla » Lavoro » Il Blog di Pierluigi Rausei » Responsabilità e sanzioni » Nuove sanzioni per LUL e busta paga

5 ottobre 2015

Nuove sanzioni per LUL e busta paga

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L’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 ha – fra molto altro – modificato significativamente anche il quadro sanzionatorio in materia di libro unico del lavoro e di prospetto di paga. Di seguito una prima analisi.

Libro unico del lavoro

Il quinto comma dell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 sostituisce il comma 7 dell’articolo 39 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, stabilendo che i casi di omessa e di infedele registrazione sul libro unico del lavoro dei dati previsti dalla normativa, nonché di tardiva registrazione delle informazioni entro la fine del mese successivo (art. 39, commi 1-3), qualora determinino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (fatti salvi i casi di errore meramente materiale) sono puniti, dal 24 settembre 2015, con la sanzione pecuniaria amministrativa per soglie, come in precedenza, ma le soglie di progressiva gravità diventano tre (da due che erano) e interessano non soltanto il numero dei lavoratori, ma anche il numero delle mensilità di lavoro alle quali le violazioni fanno riferimento, secondo il seguente schema:

  • sanzione da 150 a 1500 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero un periodo fino a 6 mensilità;
  • sanzione da 500 a 3000 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
  • sanzione da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.

Rimangono ferme le previsioni in materia di definizione di omessa registrazione (riferita alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione) e di infedele registrazione (scritturazioni diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate). Non muta neppure la competenza in capo alla DTL quale autorità competente a ricevere il rapporto, né le competenze relative all’accertamento (organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza), nonché l’apparato sanzionatorio relativo alla omessa conservazione del libro unico del lavoro (sanzione amministrativa da 100 a 600 euro). L’apparato sanzionatorio rimane intatto anche per le ipotesi di illecito relative alla mancata istituzione e tenuta (sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro) e alla omessa esibizione (da 200 a 2.000 euro per il datore di lavoro; da 250 a 2.000 euro per le associazioni di categoria; da 100 a 1.000 euro per i consulenti del lavoro), punite a norma dell’art. 39, comma 6, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, e dall’art. 5, comma 2, della legge n. 12/1979 per quanto attiene ai consulenti del lavoro, disposizioni non modificate dal d.lgs. n. 151/2015.

Prospetto di paga

Il comma 7 dell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, invece, interviene in merito all’obbligo di predisposizione e consegna al lavoratore del prospetto di paga con la integrale riscrittura dell’art. 5, comma 1, della legge n. 4/1953, rimodulando le sanzioni a carico del datore di lavoro che violi l’obbligo per mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, ovvero per omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sullo stesso, prevedendo una sanzione pecuniaria amministrativa fortemente incrementata dal 24 settembre 2015 (rispetto alla previgente: da 125 a 770 euro), a struttura progressiva per fasce di gravità (anche qui come per libro unico del lavoro e assegni familiari sono considerati sia il numero dei lavoratori interessati, sia il numero dei mesi per i quali la norma è stata violata), che trova applicazione se il fatto non costituisce reato:

  • da 150 a 900 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori ovvero a un periodo fino a 6 mensilità;
  • da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
  • da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.

La norma stabilisce, peraltro, che le sanzioni della legge n. 4/1953 rimodulate dal d.lgs. n. 151/2015 non trovano applicazione nei confronti del datore di lavoro che assolve gli obblighi in materia di prospetto di paga, mediante la consegna al lavoratore di copia delle registrazioni effettuate nel libro unico del lavoro: in tale ipotesi il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Letture: 24016 | Commenti: 3 |
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3 Commenti a “Nuove sanzioni per LUL e busta paga”

  1. ANNA MARIA PINI scrive:
    Scritto il 19-5-2016 alle ore 16:22

    LA CONSEGNA DEL CEDOLINO PAGA AVVIENE SEMPRE AL MOMENTO DELLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE?

  2. Carlo Panattoni scrive:
    Scritto il 15-3-2017 alle ore 22:26

    Avendo non consegnato le buste paga nel 2010 ed avendo avuto un accertamento dell’Ispettorato del lavoro nel 2012 in cui si contestava la non emissione delle buste paga e si elevava multa moltiplicando il numero di buste paga per 150 Euro, la domanda è essendo entrata ij vigore nel 2015 questa nuova norma e non avendo ancora pagato la sanzione si può contestare ed applicare questa nuova formula?

  3. nicola paldera scrive:
    Scritto il 4-12-2019 alle ore 12:51

    nel caso in cui la sede lavorativa del lavoratore non coincide con quella effettivamente utilizzata dal lavoratore, quale sanzione si applica ???
    in sintesi: il cameriere che lavora presso l’unità operativa X ma sul contratto vi è la sede Y della stessa azienda.

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