2 ottobre 2015
Supplementare e clausole elastiche nel part-time
Nella Sezione I del Capo II del d.lgs. n. 81/2015 (intitolato al «Lavoro ad orario ridotto e flessibile»), agli artt. 4-12, sono contenute le nuove norme in materia di rapporti di lavoro in regime di tempo parziale, prevedendo, fra l’altro, l’estensione delle possibilità di utilizzo del lavoro supplementare e delle clausole elastiche in assenza di determinazioni proprie da parte della contrattazione collettiva (con intervento obbligatorio degli organismi di certificazione per quanto attiene alle clausole e con maggiorazioni legali per la retribuzione del part-timer in entrambi gli istituti).
Lavoro supplementare
Non spetta più ai contratti collettivi definire le causali che consentono al datore di lavoro di chiedere al lavoratore di svolgere lavoro supplementare, rimanendo riservata alla contrattazione collettiva comunque, pur senza espressa indicazione normativa, la possibilità di fissare il numero massimo delle ore di lavoro supplementare che ciascun lavoratore può essere chiamato ad effettuare, unitamente alla eventuale disciplina delle conseguenze del superamento del limite contrattuale, sebbene l’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 stabilisca che nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi, il datore di lavoro può legittimamente richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 66/2003, con riferimento implicito a qualsiasi singolo segmento orario effettivamente lavorato dal lavoratore in regime di tempo parziale, lo svolgimento di prestazioni supplementari, svolte cioè oltre l’orario concordato con il lavoratore part-timer ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 in rapporto alle giornate, alle settimane o ai mesi.
Quando il contratto collettivo applicato non presenta alcuna regolamentazione del lavoro supplementare, dunque, il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, nel limite del 25% delle ore di lavoro settimanali aggiuntive rispetto a quelle concordate e stabilite nel contratto a tempo parziale, retribuendolo con una percentuale di maggiorazione rispetto all’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, compresa l’incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e differita (articolo 6, comma 2, primo e terzo periodo, d.lgs. n. 81/2015). Nel silenzio della norma nel calcolo della percentuale delle ore (aggiuntive) supplementari, qualora il contratto a tempo parziale si sviluppi in modo non uniforme (con settimane a più intensità di lavoro e settimane a minore intensità), si ritiene che il calcolo debba essere effettuato tenendo conto complessivamente dell’orario di lavoro in part-time concordato fra le parti nonché della distribuzione oraria stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. In ogni caso quando il datore di lavoro richiede la prestazione supplementare in assenza di regolamentazione nel contratto collettivo nazionale di lavoro, il lavoratore interessato può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare giustificando il proprio rifiuto con comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale (articolo 6, comma 2, secondo periodo), che il d.lgs. n. 81/2015 individua come esigenze qualificate di conciliazione vita-lavoro, sostanzialmente incompatibili con prestazioni supplementari.
Clausole elastiche
La disciplina delle clausole elastiche, che assorbono e inglobano anche le previgenti clausole flessibili, seguita a richiedere (art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015) la forma scritta (“per iscritto”), ma esse non devono formare oggetto di uno specifico patto anche contestuale al contratto di lavoro. Anche la forma scritta delle clausole, dunque, come quella del contratto sembra essere dettata a soli fini di prova e non a pena di nullità.
Il comma 6 dell’art. 6 del “codice dei contratti” rende ammissibili le clausole elastiche, anche quando il contratto collettivo applicato in azienda non disciplina l’istituto delle clausole. Sul punto, nel silenzio della norma, seppure l’art. 6 del d.lgs. n. 81/2015 introduca un istituto sostanzialmente nuovo, che unifica le “vecchie” clausole elastiche e flessibili, deve concordarsi con quanti ritengono applicabili, fino ai prossimi rinnovi, le disposizioni contrattuali collettive che disciplinavano nella vigenza del d.lgs. n. 61/2000 le clausole “elastiche” e “flessibili”.
Se, dunque, il contratto collettivo applicato non le regolamenta, il datore di lavoro e il part-timer possono sottoscrivere clausole elastiche davanti ad una Commissione di certificazione dei contratti di lavoro (art. 76 D.Lgs. n. 276/2003, «con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro»), nel limite massimo del 25% di aumento rispetto alla prestazione lavorativa annua a tempo parziale, a fronte di una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, compresa l’incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e differita.
Il diritto di “ripensamento” e di revoca del consenso alle clausole elastiche viene esteso agli affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti e ai lavoratori il cui coniuge o un cui figlio o genitore sia affetto da tali patologie (art. 6, comma 7), che si aggiungono ai soggetti (lavoratori e familiari) in situazioni riconosciute ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 e ai lavoratori studenti.