2 ottobre 2015
Revoca della sospensione anche pagando a rate
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di “razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”, in vigore dal 24 settembre 2015, si occupa all’art. 22, comma 4, di intervenire sui contenuti dell’art. 14 del 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo alle condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sull’intervento di riforma si è già pronunciata la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro con nota prot. n. 15665 del 25 settembre 2015, fornendo agli ispettori, ma anche alle aziende e ai professionisti che le assistono, i modelli aggiornati per adottare il provvedimento di sospensione, per richiederne la revoca e per disporre la revoca stessa.
Si rammenta che presupposti per la sospensione sono: per lavoro irregolare – impiego di lavoratori che non risultano da alcuna documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale di quelli presenti sul luogo di lavoro; per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – le violazioni “gravi” sono individuate provvisoriamente dall’Allegato I del d.lgs. n. 81/2008 che le classifica per tipologia di rischio (in attesa di apposito decreto ministeriale); la “reiterazione” si ha quando, dopo che sia stata accertata una violazione grave in materia di salute e sicurezza sul lavoro con prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata o con sentenza definitiva, nel quinquennio successivo lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole (della stessa disposizione o di disposizioni diverse individuate nell’Allegato I).
Ora anche revoca con pagamento rateale
L’art. 22, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 151/2015 inserisce nel corpo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 un nuovo comma 5-bis, in base al quale l’imprenditore destinatario del provvedimento di sospensione dell’attività può presentare apposita istanza al fine di ottenere la revoca del provvedimento stesso pur senza pagare immediatamente l’intera somma prevista.
Restando evidentemente ferme, in quanto necessario presupposto, le condizioni poste dai commi 4 e 5, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, circa la completa ed effettiva regolarizzazione dei lavoratori irregolarmente occupati, anche sui profili di sicurezza sul lavoro, il comma 5-bis prevede la possibilità per l’imprenditore sospeso di vedersi revocato il provvedimento di sospensione subordinatamente alla effettuazione immediata (al fine di evitare il verificarsi degli effetti sospensivi) del versamento (mediante Modello F23) del 25% della somma aggiuntiva dovuta, pari quindi a 500 euro nel caso della sospensione per lavoro irregolare e a 800 euro nel caso di sospensione per reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
La somma che residua (rispettivamente di 1.500 euro e 2.400 euro) dovrà essere versata entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca, ma con l’applicazione di una maggiorazione del 5%, vale a dire nella misura pari, rispettivamente, a: a 1.575 euro nel caso della sospensione per lavoro irregolare e a 2.520 euro nel caso di sospensione per reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Qualora l’imprenditore già sospeso, destinatario della revoca, non provveda al pagamento o versi solo parzialmente le somme residue indicate, nel termine assegnato dal d.lgs. n. 151/2015 di sei mesi, il provvedimento di revoca, che ha accolto la relativa istanza costituisce titolo esecutivo, valido per la riscossione coattiva dell’importo che non risulta versato.
Di fatto, col pagamento soltanto di un quarto della somma aggiuntiva prevista, l’impresa che è stata sospesa dal personale ispettivo ottiene la revoca definitiva del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, con una rateazione semestrale dell’importo residuo da versare, a fronte di una lieve maggiorazione (del 5%), con l’unica ripercussione (in caso di mancato pagamento o di pagamento parziale nei 6 mesi assegnati per adempiere) dell’attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle somme non versate.
Sul piano formale l’istanza di revoca deve essere formulata in bollo (16 euro) con indicazione specifica della avvenuta regolarizzazione e dell’effettivo ripristino della legalità, con documentazione dell’avvenuto pagamento della somma aggiuntiva (integrale o parziale se si procede al pagamento con rate semestrali) e dell’ottemperanza ai contenuti prescrittivi della sospensione, conseguentemente anche il provvedimento di revoca risulterà in bollo (Lettera circolare n. 2222 del 3 febbraio 2010 del Ministero del Lavoro).